Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha emanato l'ordinanza n. 348 del 06/09/2020 recante: "Disposizioni in materia di celebrazioni liturgiche", con la quale viene stabilito che, nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone, è consentita la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni liturgiche di culto cattolico in numero corrispondente alla capienza massima dell’edificio di culto che tenga conto della distanza minima tra i fedeli di almeno un metro laterale e frontale; a tal fine, il legale rappresentante dell’ente individua e attesta tale capienza massima, rispettando la citata distanza minima di sicurezza di almeno un metro laterale e frontale.

Resta fermo il rispetto delle misure di sicurezza di cui all’allegato 1 del D.P.C.M. 7 agosto 2020 “Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo".

La mancata osservanza degli obblighi previsti dall'ordinanza in parola, salvo che il fatto costituisca reato, è punita con le sanzioni di cui all’articolo 2 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 e all’articolo 4, comma 1,del decreto legge 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35.

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